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PERCHÉ LA CULTURA È PREZIOSA.

Contratto di affiliazione e gestione

Firmato il contratto, Lei cede certi diritti di protezione affini a SWISSPERFORM, incaricandola nel contempo di gestire i Suoi diritti. Quindi affida a SWISSPERFORM il compito di incassare i compensi che Le spettano per le Sue prestazioni artistiche e le Sue registrazioni. Nelle Sue decisioni artistiche o organizzative godrà delle stesse libertà di prima.

La base contrattuale tra Lei e SWISSPERFORM consiste in due documenti:

il «Contratto di affiliazione e gestione» e le «Condizioni generali di gestione» (CGG).

Il «Contratto di affiliazione e gestione» comprende accordi individuali che può adattare alle proprie esigenze (Limitazione dei diritti e del territorio).

Le «Condizioni generali di gestione» (CGG) contengono le disposizioni di carattere generale. Sono parte integrante del contratto e vincolanti per tutti i membri. Gli organismi di competenza di SWISSPERFORM possono modificare le Condizioni generali di gestione, ma prima devono informare i membri delle modifiche previste.

Il contratto entrerà in vigore al momento della Sua sottoscrizione. Il contratto soppianta tutti gli altri contratti stipulati precedentemente con SWISSPERFORM (cifra 14.1. delle Condizioni generale di gestione per i produttori, rispettivamente cifra 15.1 delle Condizioni generali per gli artisti interpreti).

SWISSPERFORM Le consiglia di firmare anche un contratto con la Cooperativa Svizzera degli Artisti Interpreti (SIG). Sarebbe a Suo favore un’ulteriore cessione dei Suoi diritti e dei diritti al compenso alla SIG in quanto la SIG copre settori in cui SWISSPERFORM non è attiva e viceversa.

SWISSPERFORM e SIG collaborano strettamente in molti settori. Solo con la sottoscrizione di entrambi i contratti i Suoi diritti potranno essere gestiti integralmente.

Appena è stata effettuala la registrazione presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni, deve comunicare a SWISSPERFORM il Suo numero IVA e tutti i dati figuranti nel registro IVA.

L’assoggettamento all’IVA risulta

  • da un fatturato annuo che non comporta l’esonero dall’assoggettamento fiscale (attualmente pari a CHF 100’000.–)
  • o in virtù di una rinuncia all’esonero dall’assoggettamento fiscale
  • o per aver optato per una tassazione ad esempio della propria prestazione culturale.

Nei casi descritti SWISSPERFORM allestirà i conteggi dei compensi che Le spettano, aggiungendovi l’imposta sul valore aggiunto dovuta, calcolata in base all’aliquota in vigore.

Deve inoltre comunicare immediatamente a SWISSPERFORM

  • ogni variazione della Sua situazione fiscale (in particolare la venuta meno dell’obbligo al pagamento d’imposta soggettivo);
  • le modifiche della denominazione nell’iscrizione del registro dei soggetti sottoposti all’imposta sul valore aggiunto;
  • l’esercizio e il mancato uso di opzioni per la tassazione di singoli fatturati.

Per maggiori dettagli rimandiamo al cifra 10 delle Condizioni generali di gestione.

Per gestire in modo efficace i Suoi diritti, SWISSPERFORM ha bisogno di documentare i dati riguardanti la Sua persona, le Sue prestazioni artistiche e registrazioni. A tale scopo SWISSPERFORM ha costituito una banca dati.

L’incasso, vale a dire la riscossione dei compensi, per l’utilizzazione delle Sue prestazioni artistiche e registrazioni, generalmente non viene effettuato da SWISSPERFORM, ma da un’altra società di gestione («società sorella»). Questo è il caso per il territorio svizzero ed estero. SWISSPERFORM deve comunicare i dati rilevanti alla rispettiva società sorella, affinché le società sorelle possano traferire l’aliquota dei compensi incassati, spettanti ai membri di SWISSPERFORM che a sua volta li ripartirà ai propri membri.

Inoltre, per certi settori e certi aventi diritto, SWISSPERFORM non ripartisce direttamente i compensi, ma ha affidato tale compito a una società sorella o a un’altra organizzazione di fiducia. Motivo per cui SWISSPERFORM comunicherà i dati rilevanti anche alle organizzazioni incaricate della ripartizione.

SWISSPERFORM è autorizzata a rendere accessibili via internet i dati inerenti le Sue prestazioni e registrazioni in Svizzera e all’estero, affinché le persone autorizzate possano accedervi tramite un acconto controllato da login. Tale facoltà esclude qualsiasi accesso ai dati che riguardano i compensi.

Per maggiori informazioni sulla protezione dei dati, consulti il cifra 3 delle Condizioni generali di gestione.

Affinché SWISSPERFORM possa versarle i compensi per le utilizzazioni delle Sue prestazioni artistiche deve essere in possesso di tutti i dati concernenti le Sue prestazioni artistiche e registrazioni realizzate in passato e di tutte quelle che realizzerà in futuro in qualità di artista interprete (cifra 8.2 delle Condizioni generali di gestione).

Poiché SWISSPERFORM applica un sistema di ripartizione misto (la cosiddetta ripartizione connessa all’uso basata sulle playlist così come la ripartizione connessa al fatturato) per i produttori di fonogrammi, questi ultimi sono tenuti a dichiarare le proprie registrazioni o «claims» da un lato e a dichiarare il loro fatturato dall’altro per poter approfittare dei compensi.

I produttori di opere audiovisive devono dichiarare le loro opere a SUISSIMAGE.

Qualora non comunicasse a SWISSPERFORM un indirizzo valido, SWISSPERFORM sarà autorizzata a sospendere la Sua affiliazione (art. 5 degli statuti). Ciò significa che SWISSPERFORM non è tenuta a inviarle i conteggi o le corrispondenze di altro tipo e non deve effettuare indagini volte a reperire il Suo indirizzo (cifra 8.1. delle Condizioni generali di gestione).

Se per la durata di cinque anni SWISSPERFORM non dispone di un indirizzo valido, ne consegue una radiazione dall’elenco dei membri. Il rapporto contrattuale cesserà per la fine dell’anno successivo. SWISSPERFORM conserverà altri cinque anni i compensi che Le spettano. Trascorso tale periodo, qualora SWISSPERFORM non fosse sempre ancora in possesso di un indirizzo valido, i Suoi averi verranno devoluti agli altri aventi diritto di SWISSPERFORM (cifra 14.2 delle Condizioni generali di gestione per i produttori, rispettivamente cifra 15.2 delle Condizioni generali di gestione per gli artisti interpreti).

SWISSPERFORM dovrà essere sempre aggiornata sui Suoi dati per gestire i Suoi diritti in modo efficace e inviarle i conteggi. La preghiamo quindi di comunicarci immediatamente qualsiasi modifica del Suo indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo di pagamento, numero IVA ecc. Le notifiche di SWISSPERFORM inviate all’ultimo indirizzo (postale o elettronico) da Lei comunicato saranno considerate inoltrate (cifra 8.1. delle Condizioni generali di gestione).

Appena SWISSPERFORM avrà ricevuto il Suo indirizzo e-mail si avvarrà della posta elettronica per contattarla (cifra 7 delle Condizioni generali di gestione). Per i membri che non dispongano d’indirizzo e-mail la corrispondenza verrà evasa per posta.

Il contratto si riferisce a tutte le prestazioni artistiche e registrazioni che Lei ha realizzato in passato in qualità di artista interprete e/o produttore e quelle che Lei realizzerà in futuro (cifra 2 delle Condizioni generali di gestione). Vale a dire che non potrà escludere singole prestazioni o registrazioni dal contratto e tutelarli personalmente. Una simile modalità di gestione «à la carte» sarebbe troppo dispendiosa per SWISSPERFORM.

La Sua scelta del territorio all’art. 6 del contratto (vale unicamente per il contratto degli artisti interpreti) non è definitiva. Potrà modificarla anche dopo la sottoscrizione del contratto, comunicando la Sua richiesta per iscritto a SWISSPERFORM entro la fine di giugno dell’anno in corso. La modifica sarà effettiva dall’inizio dell’anno successivo.

Se invece volesse modificare a posteriori la scelta del territorio perché ha ceduto certi diritti o diritti al compenso per determinati paesi a un produttore o a un organismo di diffusione, non ci sono scadenze o termine vincolanti da rispettare: potrà comunicare a SWISSPERFORM la dichiarazione di limitazione della cessione a decorrere da qualsiasi momento.

All’art. 6 del contratto per gli artisti interpreti o all’art. 5 del contratto per i produttori potrà scegliere tra due varianti: la prima prevede che SWISSPERFORM gestisca i Suoi interessi in tutto il mondo; la seconda Le consente di optare per una limitazione territoriale.
Importante: Deve contrassegnare con una crocetta una delle due varianti all’art. 6. Qualora optasse invece per una limitazione territoriale dovrà apporre una crocetta a una di queste tre varianti:

  • Variante «globale minus»: può escludere singoli paesi. La cessione dei diritti vale in tutto il mondo, eccetto i paesi specificati.
  • Variante «regionale plus»: può includere singoli paesi. La cessione dei diritti vale per la Svizzera, il Principato del Liechtenstein, più i paesi specificati.
  • Variante «regionale»: la cessione dei diritti è limitata alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

Qualora optasse per una limitazione territoriale, SWISSPERFORM non potrà gestire i Suoi diritti nei paesi esclusi avvalendosi delle società sorelle. Non Le verrà quindi corrisposto alcun compenso da detti paesi e dovrà occuparsi personalmente dell’incasso dei compensi.

SWISSPERFORM raccomanda di consultare in anticipo il nostro ufficio membri per valutare eventuali limitazioni del territorio.

Nel caso le informazioni relative all’territorio fossero poco chiare o contraddittorie (ad esempio se non avesse marcato nessuna variante oppure parecchie), SWISSPERFORM presupporrà che Lei non opti per una limitazione territoriale della cessione dei diritti.

L’art. 5 del contratto (vale soltanto per il contratto degli artisti interpreti) offre due varianti: la prima Le consente di optare per una cessione a SWISSPERFORM di tutti i diritti e dei diritti al compenso elencati nell’art. 4 del contratto o di limitare la lista delle cessioni, la seconda Le consente di cedere a SWISSPERFORM solo i diritti che devono essere gestiti imperativamente da una società di gestione. Se scegliesse di limitare i diritti, escluderebbe dalla lista i diritti che non devono essere gestiti obbligatoriamente da una società di gestione e che può gestire personalmente. Come già spiegato precedentemente si tratta in particolare dei diritti per le seguenti utilizzazioni:

  • Rendere accessibile mediante richiamo (diritto on-line, rispettivamente diritto on-demand ad eccezione delle opere audiovisive per le quali si applica la gestione collettiva obbligatoria)
  • Registrazione della prestazione artistica su supporti audio e audiovisivi o su un supporto di dati e, a riproduzione di tali registrazioni.

Importante: Deve segnare con una crocetta una delle due opzioni proposte nell’art. 5. Qualora optasse per una limitazione della cessione, SWISSPERFORM non sarà in grado di versare un’indennità per le utilizzazioni escluse, dovrà quindi occuparsi personalmente dell’incasso dei compensi.
SWISSPERFORM raccomanda di non limitare l’estensione della cessione dei diritti.

Se le informazioni specificate all’art. 5 fossero poco chiare o contraddittorie, (ad esempio se non fosse stata scelta una variante o se fossero marcate entrambe) SWISSPERFORM presumerà che Lei non opta per una limitazione della cessione de

La Sua scelta, se procedere o rinunciare a una limitazione della cessione dei diritti all’art. 5 del contratto, non è definitiva (vale solo per il contratto per gli artisti interpreti). Lei ha infatti la possibilità di modificare detta dichiarazione anche dopo aver firmato il contratto. Tale modifica dev’essere comunicata per iscritto a SWISSPERFORM entro la fine di giugno dell’anno corrente. La modifica sarà effettiva dall’inizio dell’anno successivo.

Se non ha selezionato una limitazione della cessione dei diritti e vorrebbe cedere i diritti, che non devono imperativamente essere gestiti da una società di gestione (cfr. qui) a un produttore o a un organismo di diffusione, non è vincolato a una scadenza o a un termine, potrà comunicarci per iscritto la dichiarazione di limitazione della cessione a decorrere da qualsiasi termine.

Come specifica l’art. 4 del contratto, a SWISSPERFORM Lei cede i Suoi diritti e diritti al compenso a livello globale, cioè per tutto il mondo. Affinché le utilizzazioni delle Sue prestazioni artistiche e le registrazioni vengano compensate anche all’estero, SWISSPERFORM collabora con analoghe società estere («società sorelle»). La rete internazionale di SWISSPERFORM non è così estesa come quella di SUISA o SUISSIMAGE in quanto a livello nazionale i diritti di protezione affini sono meno sviluppati rispetto ai diritti d’autore. Quindi con molti paesi non è possibile stipulare contratti di reciprocità per gestire i vari diritti di protezione affini.

Eccezioni alla gestione mondiale:

I produttori di opere audiovisive possono comunicare in ogni momento una limitazione territoriale dell’ambito di validità del contratto a SWISSPERFORM. Tale limitazione deve essere anche segnalata a SUISSIMAGE affinché possa adeguare il contratto per le produzioni di opere audiovisive.

Il contratto per gli artisti interpreti e i produttori di fonogrammi prevede opzioni speciali per limitare l’area di applicazione del contratto. Qui troverà maggiori informazioni in merito.

SWISSPERFORM distingue cinque gruppi di aventi diritto. Ogni membro appartiene almeno a uno dei cinque gruppi di aventi diritto. L’appartenenza è correlata all’attività del membro.

Se Lei esercita attività diverse (ad esempio quale produttore di film e attore), farà parte di più gruppi di aventi diritto. Tuttavia qualora Lei fosse uno dei delegati eletti da SWISSPERFORM, nell’assemblea dei delegati potrà esercitare il diritto di voto e di elezione solo per un gruppo. In caso di appartenenza a più gruppi di aventi diritto dovrà quindi specificare nel contratto il gruppo per il quale vorrà esercitare il Suo diritto di voto e di elezione. All’occorrenza, queste indicazioni possono essere modificate.

Conformemente alla Legge sul diritto d’autore (LDA) i diritti di protezione affini si articolano in due categorie:

  • I diritti esclusivi consentono al titolare dei diritti di consentire o vietare l’utilizzazione delle proprie prestazioni artistiche o registrazioni (ad esempio il diritto di registrare la propria prestazione su supporti audio o audiovisivi). La LDA statuisce che certi diritti esclusivi non possono essere gestiti dal titolare stesso, ma solo da una società di gestione autorizzata (ad esempio la ricezione pubblica o la ritrasmissione di opere diffuse e registrate). In virtù di un contratto il titolare dei diritti può cedere ulteriori diritti esclusivamente a una società di gestione. Il contratto tra SWISSPERFORM e l’artista interprete prevede questa possibilità. Qui troverà maggiori ragguagli in merito.
  • I semplici diritti al compenso riconoscono il diritto a un compenso, ma non autorizzano il titolare dei diritti a vietare l’utilizzazione delle sue prestazioni artistiche e registrazioni ((ad esempio nei casi in cui siano noleggiate o vengano allestite copie private). Laddove la LDA prevede i semplici diritti al compenso, li concede solo per il tramite di una società di gestione. Ciò significa che solo SWISSPERFORM, unitamente ad altre società di gestione, è autorizzata a incassare i compensi presso gli utenti e a ripartirli tra gli aventi diritto.

Per quanto attiene ai diritti esclusivi ceduti a SWISSPERFORM, questa ha il diritto di vietare le utilizza-zioni a nome del titolare dei diritti, ma questa possibilità si verifica raramente. SWISSPERFORM ricorre a tale misura solo previa intesa con il titolare dei diritti. Generalmente SWISSPERFORM incassa e ripar-tisce i compensi agli aventi diritto in funzione dei diritti ceduti.

L’art. 4 del contratto specifica quali diritti e diritti al compenso Lei cede a SWISSPERFORM.
SWISSPERFORM gestisce i Suoi diritti incassando i compensi che Le spettano per l’utilizzazione delle Sue prestazioni artistiche e delle Sue registrazioni. L’incasso dei compensi presso gli utenti avviene in base alle tariffe in vigore. Qui troverà tutte le tariffe applicate da SWISSPERFORM.

Nella formulazione dei singoli diritti e diritti al compenso, ai sensi dell’art. 4 del contratto, abbiamo ripreso i testi della legge sul diritto d’autore (LDA) con rinvio ai relativi articoli.

Nel contratto vengono ceduti i diritti e i diritti al compenso per le seguenti utilizzazioni di prestazioni artistiche e registrazioni:

  • Trasmissione
  • Ritrasmissione
  • Ricezione pubblica di trasmissioni
  • Rappresentazione (far vedere o udire)
  • Noleggio
  • Utilizzazione a fini didattici (utilizzazione scolastica)
  • Utilizzazione per informazione interna e documentazione in imprese (utilizzazione aziendale)
  • Fabbricazione o importazione di supporti vergini (per uso privato)
  • Utilizzazione delle registrazioni d’archivio degli organismi di diffusione (art. 22a LDA)
  • Riproduzione ai fini di diffusione (art. 24b LDA)
  • Riproduzione in una forma accessibile ai disabili (art. 24c LDA)

Particolarità del contratto riguardanti gli artisti interpreti:

Anche il diritto di mettere a disposizione le esecuzioni nelle opere audiovisive (richiesta di video on demand per gli esecutori audiovisivi e fonogrammi) è stato sottoposto a una gestione collettiva obbligatoria a partire dalla revisione del 2020 della legge svizzera sul diritto d’autore (LDA) (art. 35a LDA).

Nel contratto per gli artisti interpreti l’elenco si estende a ulteriori diritti esclusivi. Si tratta segnatamente dei diritti per le seguenti utilizzazioni:

Mettere a disposizione la propria prestazione o registrazione mediante richiamo (diritto on-line, rispettivamente diritto on-demand – ad eccezione di opere audiovisive),
Registrazione della prestazione artistica su supporti audio, o audiovisivi o su un supporto di dati e la riproduzione di tali registrazioni.

Questi ultimi due diritti esclusivi non devono essere imperativamente gestiti da una società di gestione. Se desidera, può cancellarli dalla lista delle cessioni a SWISSPERFORM.

Si noti che la gestione di questi ultimi due diritti da parte di SWISSPERFORM avverrà progressivamente. SWISSPERFORM farà valere gradualmente detti diritti presso gli utenti (ad esempio piattaforme on-demand in internet o in aziende che copiano integralmente la Sua prestazione artistica o registrazione).

Interpreti audio

La durata della tutela, di norma, ha inizio con la pubblicazione della registrazione sonora o audiovisiva ed è pari a 70 anni. (art. 39 cpv.1 LDA).

Tutte le richieste degli aventi diritto nei confronti di SWISSPERFORM decadono una volta trascorsi cinque anni dall’esecuzione della ripartizione, comunque entro il 31 dicembre del sesto anno successivo al relativo utilizzo (v. cifra 1.5.7 del Regolamento di ripartizione).

È sufficiente che sia membro di SWISSPERFORM. La SIG procede alla ripartizione per conto di SWISSPERFORM. Motivo per cui sussiste solo il presupposto di un’affiliazione a SWISSPERFORM.

In line di massima ogni musicista deve iscriversi a SWISSPERFORM. Tuttavia, per grandi formazioni con un repertorio poco utilizzato, vige una procedura di pagamento semplificata. La nostra sezione membri fornisce volentieri informazioni più dettagliate.

T +41 44 269 70 50 / info@swissperform.ch

Sì, SWISSPERFORM tutela i diritti degli artisti interpreti o esecutori (musicisti, attori ecc.). SUISA è competente per i diritti degli autori (compositori o copywriter).

Sì, come musicista è membro solo in qualità di artista interprete. Deve iscriversi come produttore separatamente.

Si noti che stiamo parlando della vostra capacità di produttori economici. Come produttore artistico, anche in questo caso, è sufficiente il contratto dell’interprete.

No, per gli artisti interpreti o esecutori è sufficiente un unico contratto.

Interpreti audiovisivi

No, per gli artisti interpreti o esecutori è sufficiente un contratto.

No. In questo caso non compare in un ruolo interpretato, ma come sé stesso.

No. Intervenire come comparsa non rientra in una prestazione interpretativa riconoscibile sul piano individuale.

Sì. Tuttavia i ruoli (fatta eccezione per le serie tv) vengono valutati secondo il numero di giorni di riprese. Vi sono tre diverse categorie (A,B e C). Le prestazioni di speakeraggio vengono invece conteggiate secondo il numero di takes.

Sì, la sua collaborazione deve poter essere associata a un episodio, altrimenti non può rientrare nel computo. Il nome della serie è sufficiente solo se il vostro ruolo appare in ogni episodio.

SWISSPERFORM Le consiglia di firmare anche un contratto con la Cooperativa Svizzera degli Artisti Interpreti (SIG). Sarebbe a Suo favore un’ulteriore cessione dei Suoi diritti e dei diritti al compenso alla SIG in quanto la SIG copre settori in cui SWISSPERFORM non è attiva e viceversa.

SWISSPERFORM e SIG collaborano strettamente in molti settori. Solo con la sottoscrizione di entrambi i contratti i Suoi diritti potranno essere gestiti integralmente.

Produttori di fonogrammi

No, per produttore si intende chiunque, persona naturale o giuridica, titolare della responsabilità organizzativa ed economica della produzione. Ingegneri del suono, tecnici del suono, manager, direttori di incisione e così via non hanno diritto all’indennità di SWISSPERFORM (cfr. comma 2.2.0 Regolamento della ripartizione).

Sì, in qualità di interprete e produttore, deve iscriversi a SWISSPERFORM sia come interprete, sia come produttore.

La protezione inizia con la pubblicazione del supporto audio o audiovisivo e dura 70 anni (art. 39 cpv.1 LDA).

Il produttore è la persona coinvolta nella creazione di un prodotto, dove per prodotto può intendersi una band, un singolo interprete oppure un supporto audio. Si distinguono le seguenti tipologie di produttori:

Produttore economico (Label)
Il produttore economico finanzia la registrazione e/o la realizzazione di un supporto audio e se ne assume il rischio economico. Questa qualificata prestazione imprenditoriale va molto oltre la realizzazione e la vendita di supporti audio. Di seguito gli indicatori a favore della distinzione come produttore economico:

  • Responsabilità relativa allo sviluppo del prodotto (ad es.: ricerca e promozione di artisti nuovi)
  • Responsabilità relativa all’organizzazione ed all’esecuzione delle registrazioni con l’artista (eventualmente legata ad una riduzione dei costi per lo studio di registrazione a favore dell’artista)
  • Responsabilità relativa alla realizzazione ed alla distribuzione dei supporti audio così come rispetto al marketing ed alla promozione del prodotto
  • Compito di stipulare i contratti con le altre parti che partecipano alla produzione (ad es. i musicisti, il produttore musicale, la stampa e la società di gestione).

Quanti più sono i compiti assunti, tanto più è lecito pensare che la funzione svolta sia quella di produttore economico.

Di regola è l’etichetta ad essere considerata il produttore economico. Se l’artista svolge egli stesso la maggior parte dei compiti di cui sopra, allora spettano a lui le funzioni ed i diritti di un produttore economico. La situazione non è chiara quando artista ed etichetta si dividono i compiti, come ad esempio nel caso di un contratto di licenza per l’acquisizione di registrazioni già realizzate. Occorre verificare caso per caso a chi spettano i diritti di produttore e se l’artista ha concesso per contratto tali diritti all’etichetta.

Produttore artistico, produttore musicale (Musical Producer, Artistic Producer)
Il produttore artistico o musicale è la persona responsabile della registrazione in studio sotto il profilo musicale. Organizza l’intero processo di registrazione dal punto di vista tecnico e musicale, viene considerata la persona responsabile della produzione musicale nello studio. I compiti di sua competenza sono i seguenti:

  • Organizzazione dell’intero processo delle registrazioni audio sotto il profilo tecnico e musicale
  • Selezione ed ingaggio dei partecipanti (musicisti di studio, sound engineer)
  • Preparazione della produzione insieme all’artista; attuazione delle disposizioni delle case discografiche e dell’artista in merito al suono ed al finanziamento
  • (eventualmente) Presa in carico delle attività di arrangiamento (ad es. strumentazione, arrangiamento e sound design)

SWISSPERFORM accetta solo produttori economici come produttori di fonogrammi. Il produttore artistico può aderire a SWISSPERFORM in qualità di interprete di supporti audio, a condizione che determinati artisti interpreti che hanno partecipato alle registrazioni in questione, diano conferma della loro prestazione come produttore artistico.

Produttori di opere audiovisive

La ripartizione viene effettuata dalla Suissimage. I relativi dati sulla diffusione vengono ricavati dalla banca dati di Suissimage. Quest’ultima calcola anche i compensi per i produttori di opere audiovisive, i cui proventi sono connessi ai diritti di protezione affini.

Sì. Suissimage ripartisce i compensi derivanti dai proventi connessi ai diritti d’autore, mentre SWISSPERFORM anche quelli connessi ai diritti di protezione affini.

No. Non esiste più un’affiliazione in forma associata. Deve iscriversi direttamente a SWISSPERFORM.

Organismi di diffusione

La Comunità d’interesse delle società radiotelevisive è l’associazione delle aziende nazionali ed estere (SSR, SRG, RAI, ARD, ZDF, ORF, ecc.).

SWISSPERFORM ha stipulato un contratto di gestione con IRF, l’Associazione di interessi radio e televisione. Nel caso in cui un organismo di diffusione oltre al contratto di affiliazione con SWISSPERFORM, abbia stipulato anche un contratto di mandato con IRF, la rivendicazione dei diritti e dei diritti al compenso, nonché la riscossione e la ripartizione dei compensi, verranno effettuate dall’IRF in base al suddetto contratto di mandato. I diritti statutari come membro di SWISSPERFORM vengono in ogni caso esercitati dal membro stesso (organismo di diffusione).

Si prega di rivolgersi alla IRF per ottenere maggiori informazioni in merito.

SWISSPERFORM fa rivalere le richieste degli organismi di diffusione per i seguenti utilizzi:

  • la ritrasmissione tramite reti via cavo di programmi radiotelevisivi (art. 22 e 38 LDA)
  • la ricezione pubblica di programmi radiotelevisivi (art. 22 e 38 LDA)
  • la riproduzione privata di programmi radiotelevisivi (art. 19, 20 e 38 LDA)
  • determinati utilizzi di programmi radiotelevisivi a fini didattici nelle scuole e nelle imprese (art. 19, 20 e 38 LDA)

Assemblea dei delegati

L’elezione dei delegati si svolge in due fasi. Nella prima fase, i membri che desiderano partecipare alle elezioni in qualità di elettori devono iscriversi nel registro elettorale (salvo i membri del gruppo di aventi diritto degli organismi di diffusione). Contemporaneamente i membri hanno la possibilità di proporre candidati per l’elezione dei delegati. Qui troverà maggiori ragguagli in merito.

Qualora venisse proposto un numero maggiore di candidati rispetto al numero di seggi spettanti al relativo gruppo, nella seconda fase si procederà alla votazione per corrispondenza. Alla votazione scritta possono partecipare tutti i membri che si sono iscritti nel registro elettorale.

I membri dei gruppi di aventi diritto degli organismi di diffusione (fase 1 e 2) e dei produttori di fonogrammi (fase 2) sono sottoposti a disposizioni speciali.

L’assemblea dei delegati di SWISSPERFORM è composta dai cinque gruppi di aventi diritto di SWISSPERFORM, segnatamente:

  • 12 delegati degli interpreti audio,
  •  8 delegati degli interpreti dell’audiovisivo,
  • 12 delegati dei produttori di fonogrammi,
  •  8 delegati dei produttori di opere audiovisive,
  • 10 delegati degli organismi di diffusione.

Il formulario per la registrazione elettorale si compone di due parti. Nella prima è consentito al membro di iscriversi nel registro elettorale, qualora volesse votare in caso di votazione scritta. Nella seconda parte, si possono proporre uno o più candidati (proposta di candidatura).

I membri del gruppo di aventi diritto degli organismi di diffusione non devono iscriversi nel registro elettorale ma partecipano automaticamente all’elezione.

Ogni membro di un gruppo di aventi diritto può eleggere i delegati del proprio gruppo di aventi diritto, purché prima del 31 dicembre dell’anno precedente a quello delle elezioni si sia iscritto nel registro elettorale compilando il formulario per la registrazione elettorale e che abbia luogo una votazione per corrispondenza.

I membri dei gruppi di aventi diritto degli organismi di diffusione non devono iscriversi nel registro elettorale perché partecipano automaticamente all’elezione.

L’elettore che vuole partecipare unicamente all’elezione dei delegati, deve compilare il n. I del formulario per la registrazione elettorale e rispedirlo a SWISSPERFORM.

I membri del gruppo di aventi diritto degli organismi di diffusione non devono iscriversi nel registro elettorale ma partecipano automaticamente all’elezione.

L’elettore che, oltre a partecipare allo scrutinio, desidera proporre uno o più candidati per l’elezione dei delegati, dovrebbe compilare il formulario per intero e rispedirlo a SWISSPERFORM. Qualora volesse proporre più di un candidato, potrà copiare il modulo di registrazione e inoltrare il rispettivo numero di copie. A richiesta SWISSPERFORM mette a disposizione ulteriori moduli di registrazione.

Può presentarsi come candidato ogni persona che è

  • membro di SWISSPERFORM; o che
  • rappresenta un’impresa (produttori o organismi di diffusione), membro di SWISSPERFORM.

Un mandato dura quattro anni.

La proposta di candidatura dev’essere presentata da altri membri dello stesso gruppo di aventi diritto. L’autocandidatura non è ammessa. I membri stessi non possono quindi proporsi come candidati. La proposta di candidatura dev’essere inoltrata per iscritto, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello delle elezioni.

Affinché una candidatura sia valida, il membro proposto come candidato deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • tanto la persona proposta quanto quella che la propone devono aver firmato il contratto di affiliazione e di gestione attuale di SWISSPERFORM ;
  • entrambe le persone devono appartenere allo stesso gruppo di aventi diritto di SWISSPERFORM;
  • il membro che propone un/a candidato/a, garantisce a) d’aver informato la persona proposta e che (b) quest’ultima è disposta ad accettare un’eventuale elezione (garanzia d’informazione);
  • il/la candidato/a può contare sull’appoggio necessario.

Affinché la proposta di candidatura sia valida dev’essere sostenuta da un’associazione rappresentativa della relativa categoria o da 30 membri del relativo gruppo di aventi diritto. Non occorre che le 30 firme dei membri che appoggiano la candidatura figurino nello stesso modulo e non devono neanche essere state inoltrate dallo stesso elettore. Basta se sul totale dei formulari inoltrati siano state raggiunte almeno 30 firme per ogni candidato.

Affinché la proposta di candidatura sia valida dev’essere appoggiata da un’associazione rappresentativa della relativa categoria o da quattro membri del relativo gruppo di aventi diritto. Non è necessario che le quattro firme dei membri sostenitori di un gruppo di aventi diritto figurino sullo stesso modulo e non devono neanche essere state inoltrate dallo stesso elettore. Basta che sul totale dei formulari inoltrati siano state raggiunte almeno quattro firme per ogni candidato.

Ogni membro può proporre come delegati del proprio gruppo di aventi diritto un numero massimo di candidati pari al numero di delegati che spetta al gruppo stesso. Qualora un membro proponesse un numero di candidati superiore ai seggi disponibili, l’intera proposta non risulta valida.

Per partecipare all’elezione dei delegati a SWISSPERFORM il membro deve inoltrare il formulario per la registrazione, ossia per le proposte di candidatura, debitamente compilato, al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello delle elezioni. I membri dei gruppi di aventi diritto degli organismi di diffusione devono proporre un’eventuale candidatura entro il 31 dicembre. Fa stato il timbro postale o la data l’e-mail. Sarebbe comunque consigliabile inoltrare anzitempo il formulario per la registrazione, cioè per la proposta di candidatura. Così, se del caso, SWISSPERFORM potrebbe ancora segnalare eventuali inesattezze o errori di compilazione e il membro avrebbe la possibilità di rettificarli.

Come elettore: i nuovi membri che aderiscono a SWISSPERFORM tra il 30 settembre e il 6 dicembre dell’anno precedente a quello delle elezioni, possono iscriversi nel registro elettorale fino al 31 dicembre. Fa stato il timbro postale o la data dell’e-mail.

Come candidato: sono ammesse le proposte di candidatura di tutti i membri di SWISSPERFORM che hanno rispedito il nuovo contratto di affiliazione e di gestione debitamente firmato. Detto contratto, inviato loro da SWISSPERFORM nel corso dei mesi di maggio e giugno, va inoltrato prima del 31 dicembre dell’anno precedente a quello delle elezioni. Fa stato il timbro postale o la data dell’e-mail.

Se in un gruppo di aventi diritto venisse proposto un numero di candidati pari o inferiore a quello dei delegati spettanti al rispettivo gruppo, tutti i candidati proposti verranno considerati automaticamente eletti. I seggi non occupati con l’ordinaria procedura elettorale rimarranno vacanti fino alla successiva regolare elezione.

Qualora in un gruppo di aventi diritto venisse proposto un numero di candidati maggiore a quello dei seggi spettanti al relativo gruppo si procederà all’interno del gruppo con un’elezione scritta dei delegati.

La votazione per corrispondenza potrebbe verificarsi per i gruppi di aventi diritto degli artisti interpreti (audio e audiovisivi) e dei produttori di opere audiovisive, a condizione che siano rispettati i presupposti. Qui troverà maggiori informazioni riguardanti l’elezione scritta.

Per il gruppo di aventi diritto dei produttori di fonogrammi la votazione scritta può verificarsi soltanto in considerazione dei tre candidati da eleggere. Per maggiori informazioni La preghiamo di consultare il n. 13 del Regolamento elettorale.

La votazione per corrispondenza non è ammessa per il gruppo di aventi diritto degli organismi di diffusione.

Se in seno a un gruppo di aventi diritto si dovesse procedere a una votazione per corrispondenza, ai membri del corrispondente gruppo di aventi diritto che si sono iscritti per tempo nel registro elettorale verrà inviata una scheda elettorale entro il 28 febbraio dell’anno precedente a quello delle elezioni. I membri, unitamente alla scheda elettorale, riceveranno i nominativi dei candidati proposti, corredati dell’attività professionale che esercitano e delle eventuali informazioni sulle associazioni di categoria che sostengono la candidatura.

Ogni membro può indicare sulla scheda tanti nominativi scelti tra i candidati proposti quanti delegati spettano al corrispondente gruppo di aventi diritto. Ogni nominativo può essere indicato solo una volta. Indicazioni ripetute del candidato contano come voto unico. La scheda elettorale che contenesse più nomi del numero di delegati da eleggere sarà nulla.

Le schede elettorali devono essere spedite all’indirizzo di SWISSPERFORM entro il termine stabilito dalla direzione. Gli invii devono recare anche l’indirizzo del mittente. Le schede elettorali inviate anonimamente sono nulle.

Saranno eletti a delegato i candidati che otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra candidati, non potendo essere entrambi eletti, si decide per sorteggio. La relativa procedura verrà stabilita dalla direzione.