SWISSPERFORM fa rivalere i diritti degli organismi di diffusione, che necessariamente sono soggetti a una gestione collettiva. In questo senso si tratta fondamentalmente dei seguenti utilizzi:
- la ritrasmissione tramite reti via cavo di programmi radiotelevisivi (art. 22 e 38 LDA);
- la ricezione pubblica di programmi radiotelevisivi (art. 22 e 38 LDA);
- la riproduzione privata di programmi radiotelevisivi (art. 19, 20 e 38 LDA);
- determinati utilizzi di programmi radiotelevisivi a fini didattici nelle scuole e nelle imprese (art. 19, 20 e 38 LDA).