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PERCHÉ LA CULTURA È PREZIOSA.

Contratto di affiliazione e di gestione interpreti

Il processo di stipulazione dei contratti di SWISSPERFORM è digitale e privo di supporti cartacei: è il nostro contributo all’ambiente. Basta compilare il contratto in formato PDF, inviarlo e firmarlo elettronicamente dopo il nostro controllo.

Consiglio: compilate il contratto in formato PDF sul computer e risparmiate tempo.

Attenzione: quando si utilizza un’applicazione PDF di terze parti, vi è il rischio che i dati vengano elaborati in un paese che non dispone di un’adeguata protezione dei dati. L’utilizzo di tale applicazione è a rischio dell’utente. Si declina ogni responsabilità al riguardo.

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  1. Scaricate il contratto.
  2. Aprite il contratto con Adobe Acrobat Reader, compilate il formulario in modo completo (non nel browser) e salvatelo.
  3. Cliccate su «Invio dell’offerta contrattuale» alla fine del contratto e inviatelo per e-mail.
  4. Se l’invio non funziona, mandate il contratto compilato per e-mail a:  agreement@swissperform.ch.

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Che cosa succederà in seguito

  1. SWISSPERFORM verificherà e finalizzerà il contratto nei prossimi giorni.
  2. Riceverete un’e-mail da Certifaction che vi inviterà a firmare digitalmente.
  3. La firma digitale viene poi apposta da SWISSPERFORM.
  4. Il contratto è legalmente valido: riceverete un’e-mail con il link per il download.

Avete domande? Non esitate a contattarci: T +41 44 269 70 50

Qual è la vostra nazionalità?

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Solo i membri o i committenti di SWISSPERFORM partecipano alla ripartizione dei compensi. L’adesione a SWISSPERFORM è gratuita.

Qui in seguito è possibile ordinare il contratto di affiliazione e di gestione per gli artisti interpreti.

Quando scegliete un paese, assicuratevi di non aver già incaricato della gestione dei vostri diritti una società di gestione estera per quel paese.

Nel caso in cui in qualità di agente Lei rappresenti un artista interprete, può richiedere il contratto di gestione agenti, a condizione che l’interprete non abbia già incaricato della gestione dei suoi diritti una società di gestione estera.

La base contrattuale tra Lei e SWISSPERFORM consiste in due documenti:

il «Contratto di affiliazione e gestione» e le «Condizioni generali di gestione» (CGG).

Il «Contratto di affiliazione e gestione» comprende accordi individuali che può adattare alle proprie esigenze (Limitazione dei diritti e del territorio).

Le «Condizioni generali di gestione» (CGG) contengono le disposizioni di carattere generale. Sono parte integrante del contratto e vincolanti per tutti i membri. Gli organismi di competenza di SWISSPERFORM possono modificare le Condizioni generali di gestione, ma prima devono informare i membri delle modifiche previste.

SWISSPERFORM Le consiglia di firmare anche un contratto con la Cooperativa Svizzera degli Artisti Interpreti (SIG). Sarebbe a Suo favore un’ulteriore cessione dei Suoi diritti e dei diritti al compenso alla SIG in quanto la SIG copre settori in cui SWISSPERFORM non è attiva e viceversa.

SWISSPERFORM e SIG collaborano strettamente in molti settori. Solo con la sottoscrizione di entrambi i contratti i Suoi diritti potranno essere gestiti integralmente.

Il contratto entrerà in vigore al momento della Sua sottoscrizione. Il contratto soppianta tutti gli altri contratti stipulati precedentemente con SWISSPERFORM (cifra 14.1. delle Condizioni generale di gestione per i produttori, rispettivamente cifra 15.1 delle Condizioni generali per gli artisti interpreti).

Appena è stata effettuala la registrazione presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, deve comunicare a SWISSPERFORM il Suo numero IVA e tutti i dati figuranti nel registro IVA.

L'assoggettamento all'IVA risulta

  • da un fatturato annuo che non comporta l'esonero dall'assoggettamento fiscale (attualmente pari a CHF 100'000.--)
  • o in virtù di una rinuncia all'esonero dall'assoggettamento fiscale
  • o per aver optato per una tassazione ad esempio della propria prestazione culturale.

Nei casi descritti SWISSPERFORM allestirà i conteggi dei compensi che Le spettano, aggiungendovi l'imposta sul valore aggiunto dovuta, calcolata in base all'aliquota in vigore.

Deve inoltre comunicare immediatamente a SWISSPERFORM

  • ogni variazione della Sua situazione fiscale (in particolare la venuta meno dell'obbligo al pagamento d'imposta soggettivo);
  • le modifiche della denominazione nell'iscrizione del registro dei soggetti sottoposti all'imposta sul valore aggiunto;
  • l'esercizio e il mancato uso di opzioni per la tassazione di singoli fatturati.

Per maggiori dettagli rimandiamo al cifra 10 delle Condizioni generali di gestione.

Per gestire in modo efficace i Suoi diritti, SWISSPERFORM ha bisogno di documentare i dati riguardanti la Sua persona, le Sue prestazioni artistiche e registrazioni. A tale scopo SWISSPERFORM ha costituito una banca dati.

L'incasso, vale a dire la riscossione dei compensi, per l'utilizzazione delle Sue prestazioni artistiche e registrazioni, generalmente non viene effettuato da SWISSPERFORM, ma da un’altra società di gestione («società sorella»). Questo è il caso per il territorio svizzero ed estero. SWISSPERFORM deve comunicare i dati rilevanti alla rispettiva società sorella, affinché le società sorelle possano traferire l'aliquota dei compensi incassati, spettanti ai membri di SWISSPERFORM che a sua volta li ripartirà ai propri membri.

Inoltre, per certi settori e certi aventi diritto, SWISSPERFORM non ripartisce direttamente i compensi, ma ha affidato tale compito a una società sorella o a un'altra organizzazione di fiducia. Motivo per cui SWISSPERFORM comunicherà i dati rilevanti anche alle organizzazioni incaricate della ripartizione.

SWISSPERFORM è autorizzata a rendere accessibili via internet i dati inerenti le Sue prestazioni e registrazioni in Svizzera e all'estero, affinché le persone autorizzate possano accedervi tramite un acconto controllato da login. Tale facoltà esclude qualsiasi accesso ai dati che riguardano i compensi.

Per maggiori informazioni sulla protezione dei dati, consulti il cifra 3 delle Condizioni generali di gestione.

Affinché SWISSPERFORM possa versarle i compensi per le utilizzazioni delle Sue prestazioni artistiche deve essere in possesso di tutti i dati concernenti le Sue prestazioni artistiche e registrazioni realizzate in passato e di tutte quelle che realizzerà in futuro in qualità di artista interprete (cifra 8.2 delle Condizioni generali di gestione).

Poiché SWISSPERFORM applica un sistema di ripartizione misto (la cosiddetta ripartizione connessa all'uso basata sulle playlist così come la ripartizione connessa al fatturato) per i produttori di fonogrammi, questi ultimi sono tenuti a dichiarare le proprie registrazioni o «claims» da un lato e a dichiarare il loro fatturato dall'altro per poter approfittare dei compensi.

I produttori di opere audiovisive devono dichiarare le loro opere a SUISSIMAGE.

Qualora non comunicasse a SWISSPERFORM un indirizzo valido, SWISSPERFORM sarà autorizzata a sospendere la Sua affiliazione (art. 5 degli statuti). Ciò significa che SWISSPERFORM non è tenuta a inviarle i conteggi o le corrispondenze di altro tipo e non deve effettuare indagini volte a reperire il Suo indirizzo (cifra 8.1. delle Condizioni generali di gestione).

Se per la durata di cinque anni SWISSPERFORM non dispone di un indirizzo valido, ne consegue una radiazione dall'elenco dei membri. Il rapporto contrattuale cesserà per la fine dell'anno successivo. SWISSPERFORM conserverà altri cinque anni i compensi che Le spettano. Trascorso tale periodo, qualora SWISSPERFORM non fosse sempre ancora in possesso di un indirizzo valido, i Suoi averi verranno devoluti agli altri aventi diritto di SWISSPERFORM (cifra 14.2 delle Condizioni generali di gestione per i produttori, rispettivamente cifra 15.2 delle Condizioni generali di gestione per gli artisti interpreti).

SWISSPERFORM dovrà essere sempre aggiornata sui Suoi dati per gestire i Suoi diritti in modo efficace e inviarle i conteggi. La preghiamo quindi di comunicarci immediatamente qualsiasi modifica del Suo indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo di pagamento, numero IVA ecc. Le notifiche di SWISSPERFORM inviate all'ultimo indirizzo (postale o elettronico) da Lei comunicato saranno considerate inoltrate (cifra 8.1. delle Condizioni generali di gestione).

Appena SWISSPERFORM avrà ricevuto il Suo indirizzo e-mail si avvarrà della posta elettronica per contattarla (cifra 7 delle Condizioni generali di gestione). Per i membri che non dispongano d'indirizzo e-mail la corrispondenza verrà evasa per posta.

Il contratto si riferisce a tutte le prestazioni artistiche e registrazioni che Lei ha realizzato in passato in qualità di artista interprete e/o produttore e quelle che Lei realizzerà in futuro (cifra 2 delle Condizioni generali di gestione). Vale a dire che non potrà escludere singole prestazioni o registrazioni dal contratto e tutelarli personalmente. Una simile modalità di gestione «à la carte» sarebbe troppo dispendiosa per SWISSPERFORM.

La Sua scelta del territorio all’art. 6 del contratto (vale unicamente per il contratto degli artisti interpreti) non è definitiva. Potrà modificarla anche dopo la sottoscrizione del contratto, comunicando la Sua richiesta per iscritto a SWISSPERFORM entro la fine di giugno dell’anno in corso. La modifica sarà effettiva dall'inizio dell'anno successivo.

Se invece volesse modificare a posteriori la scelta del territorio perché ha ceduto certi diritti o diritti al compenso per determinati paesi a un produttore o a un organismo di diffusione, non ci sono scadenze o termine vincolanti da rispettare: potrà comunicare per iscritto a SWISSPERFORM la dichiarazione di limitazione della cessione a decorrere da qualsiasi momento.

All’art. 6 del contratto per gli artisti interpreti o all'art. 5 del contratto per i produttori potrà scegliere tra due varianti: la prima prevede che SWISSPERFORM gestisca i Suoi interessi in tutto il mondo; la seconda Le consente di optare per una limitazione territoriale.
Importante: Deve contrassegnare con una crocetta una delle due varianti all’art. 6. Qualora optasse invece per una limitazione territoriale dovrà apporre una crocetta a una di queste tre varianti:

  • Variante «globale minus»: può escludere singoli paesi. La cessione dei diritti vale in tutto il mondo, eccetto i paesi specificati.
  • Variante «regionale plus»: può includere singoli paesi. La cessione dei diritti vale per la Svizzera, il Principato del Liechtenstein, più i paesi specificati.
  • Variante «regionale»: la cessione dei diritti è limitata alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

Qualora optasse per una limitazione territoriale, SWISSPERFORM non potrà gestire i Suoi diritti nei paesi esclusi avvalendosi delle società sorelle. Non Le verrà quindi corrisposto alcun compenso da detti paesi e dovrà occuparsi personalmente dell'incasso dei compensi.

SWISSPERFORM raccomanda di consultare in anticipo il nostro ufficio membri per valutare eventuali limitazioni del territorio.

Nel caso le informazioni relative all’territorio fossero poco chiare o contraddittorie (ad esempio se non avesse marcato nessuna variante oppure parecchie), SWISSPERFORM presupporrà che Lei non opti per una limitazione territoriale della cessione dei diritti.

La Sua scelta, se procedere o rinunciare a una limitazione della cessione dei diritti all’art. 5 del contratto, non è definitiva (vale solo per il contratto per gli artisti interpreti). Lei ha infatti la possibilità di modificare detta dichiarazione anche dopo aver firmato il contratto. Tale modifica dev'essere comunicata a SWISSPERFORM entro la fine di giugno dell’anno corrente. La modifica sarà effettiva dall'inizio dell'anno successivo.

Se non ha selezionato una limitazione della cessione dei diritti e vorrebbe cedere i diritti, che non devono imperativamente essere gestiti da una società di gestione (cfr. qui) a un produttore o a un organismo di diffusione, non è vincolato a una scadenza o a un termine, potrà comunicarci per iscritto la dichiarazione di limitazione della cessione a decorrere da qualsiasi termine.

L'art. 5 del contratto (vale soltanto per il contratto degli artisti interpreti) offre due varianti: la prima Le consente di optare per una cessione a SWISSPERFORM di tutti i diritti e dei diritti al compenso elencati nell'art. 4 del contratto o di limitare la lista delle cessioni, la seconda Le consente di cedere a SWISSPERFORM solo i diritti che devono essere gestiti imperativamente da una società di gestione. Se scegliesse di limitare i diritti, escluderebbe dalla lista i diritti che non devono essere gestiti obbligatoriamente da una società di gestione e che può gestire personalmente. Come già spiegato precedentemente si tratta in particolare dei diritti per le seguenti utilizzazioni:

  • Rendere accessibile mediante richiamo (diritto on-line, rispettivamente diritto on-demand ad eccezione delle opere audiovisive per le quali si applica la gestione collettiva obbligatoria)
  • Registrazione della prestazione artistica su supporti audio e audiovisivi o su un supporto di dati e, a riproduzione di tali registrazioni.

Importante: Deve segnare con una crocetta una delle due opzioni proposte nell'art. 5. Qualora optasse per una limitazione della cessione, SWISSPERFORM non sarà in grado di versare un'indennità per le utilizzazioni escluse, dovrà quindi occuparsi personalmente dell'incasso dei compensi.
SWISSPERFORM raccomanda di non limitare l'estensione della cessione dei diritti.

Se le informazioni specificate all’art. 5 fossero poco chiare o contraddittorie, (ad esempio se non fosse stata scelta una variante o se fossero marcate entrambe) SWISSPERFORM presumerà che Lei non opta per una limitazione della cessione dei diritti.

L'art. 4 del contratto specifica quali diritti e diritti al compenso Lei cede a SWISSPERFORM.
SWISSPERFORM gestisce i Suoi diritti incassando i compensi che Le spettano per l'utilizzazione delle Sue prestazioni artistiche e delle Sue registrazioni. L'incasso dei compensi presso gli utenti avviene in base alle tariffe in vigore. Qui troverà tutte le tariffe applicate da SWISSPERFORM.

Nella formulazione dei singoli diritti e diritti al compenso, ai sensi dell'art. 4 del contratto, abbiamo ripreso i testi della legge sul diritto d'autore (LDA) con rinvio ai relativi articoli.

Nel contratto vengono ceduti i diritti e i diritti al compenso per le seguenti utilizzazioni di prestazioni artistiche e registrazioni:

  • Trasmissione
  • Ritrasmissione
  • Ricezione pubblica di trasmissioni
  • Rappresentazione (far vedere o udire)
  • Noleggio
  • Utilizzazione a fini didattici (utilizzazione nelle scuole)
  • Utilizzazione per informazione interna e documentazione in imprese (utilizzazione aziendale)
  • Fabbricazione o importazione di supporti vergini (per uso privato)
  • Utilizzazione delle registrazioni d’archivio degli organismi di diffusione (art. 22a LDA)
  • Riproduzione ai fini di diffusione (art. 24b LDA)
  • Riproduzione in una forma accessibile ai disabili (art. 24c LDA)

Particolarità del contratto riguardanti gli artisti interpreti:

Anche il diritto di mettere a disposizione le esecuzioni nelle opere audiovisive (richiesta di video on demand per gli esecutori audiovisivi e fonogrammi) è stato sottoposto a una gestione collettiva obbligatoria a partire dalla revisione del 2020 della legge svizzera sul diritto d'autore (LDA) (art. 35a LDA).

Nel contratto per gli artisti interpreti l'elenco si estende a ulteriori diritti esclusivi. Si tratta segnatamente dei diritti per le seguenti utilizzazioni:

  • Mettere a disposizione la propria prestazione o registrazione mediante richiamo (diritto on-line, rispettivamente diritto on-demand – ad eccezione di opere audiovisive),
  • Registrazione della prestazione artistica su supporti audio, o audiovisivi o su un supporto di dati e la riproduzione di tali registrazioni.

Questi ultimi due diritti esclusivi non devono essere imperativamente gestiti da una società di gestione. Se desidera, può cancellarli dalla lista delle cessioni a SWISSPERFORM.

Si noti che la gestione di questi ultimi due diritti da parte di SWISSPERFORM avverrà progressivamente. SWISSPERFORM farà valere gradualmente detti diritti presso gli utenti (ad esempio piattaforme on-demand in internet o in aziende che copiano integralmente la Sua prestazione artistica o registrazione).

Firmato il contratto, Lei cede certi diritti di protezione affini a SWISSPERFORM, incaricandola nel contempo di gestire i Suoi diritti. Quindi affida a SWISSPERFORM il compito di incassare i compensi che Le spettano per le Sue prestazioni artistiche e le Sue registrazioni. Nelle Sue decisioni artistiche o organizzative godrà delle stesse libertà di prima.

Come specifica l'art. 4 del contratto, a SWISSPERFORM Lei cede i Suoi diritti e diritti al compenso a livello globale, cioè per tutto il mondo. Affinché le utilizzazioni delle Sue prestazioni artistiche e le registrazioni vengano compensate anche all'estero, SWISSPERFORM collabora con analoghe società estere («società sorelle»). La rete internazionale di SWISSPERFORM non è così estesa come quella di SUISA o SUISSIMAGE in quanto a livello nazionale i diritti di protezione affini sono meno sviluppati rispetto ai diritti d'autore. Quindi con molti paesi non è possibile stipulare contratti di reciprocità per gestire i vari diritti di protezione affini.

Eccezioni alla gestione mondiale:

I produttori di opere audiovisive possono comunicare in ogni momento una limitazione territoriale dell'ambito di validità del contratto a SWISSPERFORM. Tale limitazione deve essere anche segnalata a SUISSIMAGE affinché possa adeguare il contratto per le produzioni di opere audiovisive.

Il contratto per gli artisti interpreti e i produttori di fonogrammi prevede opzioni speciali per limitare l'area di applicazione del contratto. Qui troverà maggiori informazioni in merito.

SWISSPERFORM distingue cinque gruppi di aventi diritto. Ogni membro appartiene almeno a uno dei cinque gruppi di aventi diritto. L’appartenenza è correlata all'attività del membro.

Se Lei esercita attività diverse (ad esempio quale produttore di film e attore), farà parte di più gruppi di aventi diritto. Tuttavia qualora Lei fosse uno dei delegati eletti da SWISSPERFORM, nell'assemblea dei delegati potrà esercitare il diritto di voto e di elezione solo per un gruppo. In caso di appartenenza a più gruppi di aventi diritto dovrà quindi specificare nel contratto il gruppo per il quale vorrà esercitare il Suo diritto di voto e di elezione. All'occorrenza, queste indicazioni possono essere modificate.

Conformemente alla Legge sul diritto d'autore (LDA) i diritti di protezione affini si articolano in due categorie:

  • I diritti esclusivi consentono al titolare dei diritti di consentire o vietare l'utilizzazione delle proprie prestazioni artistiche o registrazioni (ad esempio il diritto di registrare la propria prestazione su supporti audio o audiovisivi). La LDA statuisce che certi diritti esclusivi non possono essere gestiti dal titolare stesso, ma solo da una società di gestione autorizzata (ad esempio la ricezione pubblica o la ritrasmissione di opere diffuse e registrate). In virtù di un contratto il titolare dei diritti può cedere ulteriori diritti esclusivamente a una società di gestione. Il contratto tra SWISSPERFORM e l'artista interprete prevede questa possibilità. Qui troverà maggiori ragguagli in merito.
  • I semplici diritti al compenso riconoscono il diritto a un compenso, ma non autorizzano il titolare dei diritti a vietare l'utilizzazione delle sue prestazioni artistiche e registrazioni ((ad esempio nei casi in cui siano noleggiate o vengano allestite copie private). Laddove la LDA prevede i semplici diritti al compenso, li concede solo per il tramite di una società di gestione. Ciò significa che solo SWISSPERFORM, unitamente ad altre società di gestione, è autorizzata a incassare i compensi presso gli utenti e a ripartirli tra gli aventi diritto.

Per quanto attiene ai diritti esclusivi ceduti a SWISSPERFORM, questa ha il diritto di vietare le utilizza-zioni a nome del titolare dei diritti, ma questa possibilità si verifica raramente. SWISSPERFORM ricorre a tale misura solo previa intesa con il titolare dei diritti. Generalmente SWISSPERFORM incassa e ripar-tisce i compensi agli aventi diritto in funzione dei diritti ceduti.