Organismi di diffusione
SWISSPERFORM fa rivalere i diritti degli organismi di diffusioneorganismi di diffusione
Per organismi di diffusione si intendono le imprese che allestiscono programmi radiofonici e televisivi e che, conformemente all’art. 3 LRTV, sottostanno all’obbligo di notifica o di concessione.
» avanti, che necessariamente sono soggetti a una gestione collettiva. In questo senso si tratta fondamentalmente dei seguenti utilizzi:
- la ritrasmissione tramite reti via cavo di programmi radiotelevisivi (art. 22 e 38 LDA);
- la ricezione pubblica di programmi radiotelevisivi
(art. 22 e 38 LDA); - la riproduzione privata di programmi radiotelevisivi
(art. 19, 20 e 38 LDA); - determinati utilizzi di programmi radiotelevisivi a fini didattici nelle scuole e nelle imprese
(art. 19, 20 e 38 LDA).
FAQ Organismi di diffusione
Che cos’è la CRT?
La Comunità d’interesse delle società radiotelevisive è l’associazione
delle aziende nazionali ed estere (SSR, SRG, RAI, ARD, ZDF, ORF, ecc.).