Quali sono i diritti tutelati da SWISSPERFORM per gli organismi di diffusione?
SWISSPERFORM fa rivalere le richieste degli organismi di diffusioneorganismi di diffusione
Per organismi di diffusione si intendono le imprese che allestiscono programmi radiofonici e televisivi e che, conformemente all’art. 3 LRTV, sottostanno all’obbligo di notifica o di concessione.
» avanti per i seguenti utilizzi:
- la ritrasmissione tramite reti via cavo di programmi radiotelevisivi (art. 22 e 38 LDA)
- la ricezione pubblica di programmi radiotelevisivi (art. 22 e 38 LDA)
- la riproduzione privata di programmi radiotelevisivi (art. 19, 20 e 38 LDA)
- determinati utilizzi di programmi radiotelevisivi a fini didattici nelle scuole e nelle imprese (art. 19, 20 e 38 LDA)
- Sintesi di tutte le FAQ
